COME OTTENERE LA MASSIMA DIFFUSIONE DEL VIRUS!
LA STAZIONE FERROVIARIA PRESA D’ASSALTO DA CENTINAIA DI PERSONE. SI TRATTA PER LO PIÙ DI IMMIGRATI DA ALTRE REGIONI CHE, IN VISTA DELLA BOZZA DI DECRETO CHE CONTE NON HA ANCORA FIRMATO, SI APPRESTANO A LASCIARE LA CITTÀ
LA STAZIONE FERROVIARIA PRESA D’ASSALTO DA CENTINAIA DI PERSONE. SI TRATTA PER LO PIÙ DI IMMIGRATI DA ALTRE REGIONI CHE, IN VISTA DELLA BOZZA DI DECRETO CHE CONTE NON HA ANCORA FIRMATO, SI APPRESTANO A LASCIARE LA CITTÀ
VAGONI E BIGLIETTERIE PRESI D’ASSALTO, MOLTI HANNO DECISO DI LASCIARE MILANO IN AUTO
I MILANESI CHE SI TROVANO IN ALTRE CITTA' SI METTONO IN VIAGGIO DI NOTTE PER RAGGIUNGERE CASA, PRIMA CHE LA LOMBARDIA DIVENTI UFFICIALMENTE "ZONA ROSSA"
Milano, in fuga dal possibile blocco da "zona rossa" per covid-19
Milano, in fuga dal possibile blocco da "zona rossa" per covid-19
Davide Falcioni per https://www.fanpage.it
Centinaia di persone stanno prendendo d'assalto le stazioni ferroviarie di Milano e del resto della Lombardia dopo la decisione del governo – che dovrebbe diventare ufficiale nelle prossime ore – di decretare la zona rossa in tutta la regione.
Le immagini che arrivano dal capoluogo meneghino sono emblematiche: biglietterie automatiche prese d'assalto, vagoni che si stanno riempiendo all'inverosimile in barba alle indicazioni più volte ripetute in questi giorni, in particolare quella di evitare assembramenti e mantenere una distanza di almeno un metro uno dall'altro.
Lo stesso avverrà nelle prossime ore e nella giornata di domani nelle altre province interessate dal decreto, quelle di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, aree del paese dove non si potrà più entrare e da dove non sarà più possibile andarsene salvo motivi "gravi e indifferibili".
FUGA DA MILANO
La bozza del decreto legge, che istituisce la "zona rossa" in Lombardia, ha provocato un vero assalto ai treni della notte alla Stazione Centrale e alla stazione Garibaldi di Milano. Con oltre 500 persone, tra i due scali milanesi, che hanno cercato di salire sugli ultimi convogli in partenza verso sud.
Dopo le 10, in circa 400 si sono riversati nella stazione di Porta Garibaldi per tentare di prendere l’Eurocity night per Salerno. Quasi tutti sono riusciti a salire a bordo e il convoglio è partito con qualche minuto di ritardo. Almeno 150 erano invece le persone che hanno affollato le biglietterie e poi i vagoni dei treni verso il Sud in Centrale, per raggiungere le regioni d’origine prima dell’entrata in vigore del decreto legge del Governo, che comunque non avverrà prima di domani.
Nei due scali è intervenuto il personale della polizia ferroviaria che ha cercato di sedare qualche piccolo momento di tensione.
Ma arrivano notizie di molti residenti al Sud, temporaneamente a Milano, che – saputo del rischio di rimanere bloccati a lungo in Lombardia – hanno deciso di lasciare in auto il capoluogo lombardo. E arrivano anche notizie di famiglie in questo momento divise tra il capoluogo lombardo e le località di villeggiatura in Liguria o in Valle d’Aosta, con persone che si mettono in viaggio per raggiungere il resto dei congiunti e riportarli a Milano, prima che la Lombardia diventi ufficialmente "zona rossa". Fonte: qui
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Follia pura. Si lascia filtrare la bozza di un decreto severissimo che manda nel panico la gente che prova a scappare dalla ipotetica zona rossa, portando con sè il contagio. Alla fine l'unico effetto è quello di aiutare il virus a diffondersi. Non ho parole.
SOLO UN GOVERNO DI PRESSAPOCHISTI POTEVA COMUNICARE LA CHIUSURA DELLA LOMBARDIA E DI ALCUNE PROVINCE DI VENETO, EMILIA ROMAGNA E PIEMONTE, DOVE SARÀ CONSENTITO ENTRARE E USCIRE SOLO PER MOTIVI “GRAVI E INDIFFERIBILI”, LAVORO O FAMIGLIA, MANDANDO IN GIRO LA BOZZA DI UN DECRETO, CREANDO ANSIA E ALLARMISMO, CHE ALLE 24 ANCORA NON RISULTAVA FIRMATO
IL DECRETO “PER FERMARE IL CONTAGIO” DOVREBBE RESTARE IN VIGORE FINO AL 3 APRILE
NELLA REGIONI PIEMONTE, EMILIA ROMAGNA E VENETO CHIUSE DISCOTECHE E SALE GIOCHI, MUSEI, PALESTRE E PISCINE. RISTORANTI E BAR APERTI MA CON LA DISTANZA DI UN METRO
Fiorenza Sarzanini per Corriere.it
L’ingresso in Lombardia e in alcune province di Veneto, Emilia Romagna e Piemonte sarà consentito solo per motivi «gravi e indifferibili», di lavoro o di famiglia. Lo prevede il decreto che sarà emanato nelle prossime ore dal governo «per fermare il contagio da Coronavirus». Le restrizioni dovrebbero restare in vigore almeno fino al 3 aprile.
Nel provvedimento viene stabilita una «zona di sicurezza» dove sono previste limitazioni strettissime. In particolare: sospensione delle attività sciistiche, sospensione di eventi pubblici. Chiusi musei, palestre, piscine, teatri, stop ai concorsi pubblici ad esclusione del personale sanitario. Bar e ristoranti dovranno mantenere l’obbligo di distanza di un metro altrimenti l’attività sarà sospesa. Le attività commerciali dovranno rispettare la distanza di un metro per i clienti altrimenti scatterà la sanzione. Se non riescono per motivi strutturali dovranno chiudere chiusura. Divieto di accesso pronto soccorso, hospice. Le riunioni di lavoro dovranno essere rinviate e si dovrà privilegiare lo smart working. Nel decreto c’è un invito a limitare la mobilità interna alle «zone di sicurezza».
ECCO IL TESTO DELLA DISPOSIZIONE DEL GOVERNO -
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nelle prossime ore scatteranno altri divieti in tutta Italia . Saranno chiuse discoteche, locali da ballo e feste, pub e sale giochi, sale scommesse e bingo. Non si potranno organizzare feste o eventi pubblici. I ristoranti e bar dovranno mantenere un metro di distanza.
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria )
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria sono adottate le seguenti misure:
a) evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilita dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
In tutti tali casi, le associazioni e le societa sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita motorie in genere, svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro
d) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie;
e) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
f) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche gli eventi in luogo pubblico
o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e sospesa ogni attivita;
g) l’apertura dei luoghi di culto e condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attivita didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche della frequenza delle attivita scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita per anziani, ferma in ogni caso la possibilita di svolgimento di attivita formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche delle attivita dei tirocinanti delle professioni sanitarie, .Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
i) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
j) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario,
garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
k) sono consentite le attività di ristorazione e dei bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
l) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Fonte: qui
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse);
m) e fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
n) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
o) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche del personale le cui attivita siano necessarie a gestire le attivita richieste dalle unita di crisi costituite a livello regionale;
p) sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalita di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
q) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attivita in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attivita in caso di violazione;
r) sono sospese le attivita di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Fonte: qui
Fiorenza Sarzanini per Corriere.it
L’ingresso in Lombardia e in alcune province di Veneto, Emilia Romagna e Piemonte sarà consentito solo per motivi «gravi e indifferibili», di lavoro o di famiglia. Lo prevede il decreto che sarà emanato nelle prossime ore dal governo «per fermare il contagio da Coronavirus». Le restrizioni dovrebbero restare in vigore almeno fino al 3 aprile.
Nel provvedimento viene stabilita una «zona di sicurezza» dove sono previste limitazioni strettissime. In particolare: sospensione delle attività sciistiche, sospensione di eventi pubblici. Chiusi musei, palestre, piscine, teatri, stop ai concorsi pubblici ad esclusione del personale sanitario. Bar e ristoranti dovranno mantenere l’obbligo di distanza di un metro altrimenti l’attività sarà sospesa. Le attività commerciali dovranno rispettare la distanza di un metro per i clienti altrimenti scatterà la sanzione. Se non riescono per motivi strutturali dovranno chiudere chiusura. Divieto di accesso pronto soccorso, hospice. Le riunioni di lavoro dovranno essere rinviate e si dovrà privilegiare lo smart working. Nel decreto c’è un invito a limitare la mobilità interna alle «zone di sicurezza».
ECCO IL TESTO DELLA DISPOSIZIONE DEL GOVERNO -
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Nelle prossime ore scatteranno altri divieti in tutta Italia . Saranno chiuse discoteche, locali da ballo e feste, pub e sale giochi, sale scommesse e bingo. Non si potranno organizzare feste o eventi pubblici. I ristoranti e bar dovranno mantenere un metro di distanza.
ART. 1
(Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria )
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria sono adottate le seguenti misure:
a) evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilita dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonchè delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.
In tutti tali casi, le associazioni e le societa sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita motorie in genere, svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro
d) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di anticipare, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario o di ferie;
e) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
f) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche gli eventi in luogo pubblico
o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e sospesa ogni attivita;
g) l’apertura dei luoghi di culto e condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le attivita didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche della frequenza delle attivita scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita per anziani, ferma in ogni caso la possibilita di svolgimento di attivita formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche delle attivita dei tirocinanti delle professioni sanitarie, .Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
i) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
j) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario,
garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
k) sono consentite le attività di ristorazione e dei bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
l) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. Fonte: qui
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse);
m) e fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
n) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
o) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche del personale le cui attivita siano necessarie a gestire le attivita richieste dalle unita di crisi costituite a livello regionale;
p) sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalita di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
q) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attivita in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attivita in caso di violazione;
r) sono sospese le attivita di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
Fonte: qui
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