giovedì 18 febbraio 2021

DOPO UNA CARRIERA DISTRUTTA E QUINTALI DI MERDA INGOIATI A FORZA, IL TRIBUNALE DI BOLZANO ASSOLVE SCHWAZER: "NEL 2016 NON CI FU DOPING" IL GIP HA DATO RAGIONE AL CORRIDORE ALTOATESINO ARCHIVIANDO L'INDAGINE PER "NON AVER COMMESSO IL FATTO".

 

E ADESSO CHI PAGA PER LE PROVETTE ALTERATE? 

UNA SENTENZA CHE PERMETTERÀ ALL'EX CAMPIONE OLIMPICO DI RIVOLGERSI ALLA CORTE FEDERALE SVIZZERA PER ANNULLARE LA SQUALIFICA FINO AL 2024 INFLITTA DAL TAS DI LOSANNA

Da repubblica.it

 

alex schwazerALEX SCHWAZER

La vittoria più bella degli ultimi anni. Alex Schwazer alza le braccia al cielo, questa volta non sul traguardo di una gara di marcia, ma in un’aula di tribunale. Il Gip del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino, infatti, ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di Alex Schwazer per “non aver commesso il fatto”.

 

alex schwazer pechino 2008 foto mezzelani gmt 14ALEX SCHWAZER PECHINO 2008 FOTO MEZZELANI GMT 14

 

Nel 2016 non ci fu doping

L’indagine si riferisce al presunto caso di doping del marciatore altoatesino, risalente al 2016 quando, a seguito di un controllo antidoping a sorpresa, Schwazer era risultato positivo, rimediando successivamente una squalifica di 8 anni per doping, vista la recidività. L’atleta ha sempre negato di aver fatto uso di sostanze dopanti in quel periodo (al contrario del 2012 quando ammise la violazione delle regole) contestando formalmente la validità del test dichiarandosi vittima di un complotto.

 

SCHWAZER DONATISCHWAZER DONATI

E le accuse dell’ex marciatore potrebbero non essere così distanti dalla realtà viste le anomalie riscontrate dal Ris di Parma, Giampietro Lago, sulle urine (conservate nel laboratorio Wada di Colonia) del corridore. L’archiviazione, però, non permetterà comunque a Schwazer di partecipare all’Olimpiade di Tokyo, vista la squalifica fino al 2024 comminata dal Tas di Losanna. Ciò non toglie che l’altoatesino, alla luce della decisione del Tribunale di Bolzano, non possa rivolgersi ora alla Corte Federale Svizzera, per impugnare la sentenza del Tas. Fonte: qui

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