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venerdì 27 dicembre 2019

BRUTTE NOTIZIE PER I BENETTON DALLA CORTE DEI CONTI

LA RICHIESTA DI 23 MILIARDI QUALE INDENNIZZO IN CASO DI RESCISSIONE DELLA CONVENZIONE FRA ANAS E AUTOSTRADE PER L’ITALIA NON HA BASI LEGALI PERCHÉ PREVEDE INDENNIZZI ABNORMI RISPETTO ALLA NORMALE PRASSI COMMERCIALE
IL GIUDIZIO È CONTENUTO IN UNA RELAZIONE SULLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI APPROVATA DALLA CORTE DEI CONTI A FINE NOVEMBRE
Alberto Sisto per www.huffingtonpost.it

La richiesta di 23 miliardi quale indennizzo in caso di rescissione della convenzione fra Anas e Autostrade per l’Italia per la gestione di circa 3.000 chilometri di strade a pagamento non ha basi legali perché prevede indennizzi abnormi rispetto alla normale prassi commerciale.

corte dei conti2CORTE DEI CONTI2
Il giudizio è contenuto in una Relazione sulle concessioni autostradali approvata dalla Corte dei Conti a fine novembre e resa nota ieri. Nell’indagine si passano in rassegna gli aspetti economici, legali di questi particolari contratti con cui lo stato affida a società private la gestione di infrastrutture, come le autostrade, consentendo alle imprese di ripagarsi con i pedaggi. La concessione è come un contratto di affitto che prevede oneri e diritti per i due contraenti, ad esempio l’obbligo di restituzione integro del bene, regola le modalità della locazione, le tempistiche il pagamento del canone, prevede anche la possibilità che il contratto venga interrotto anzitempo in caso di violazione da parte di uno dei due contraenti.
GIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIOGIUSEPPE CONTE LUIGI DI MAIO

Di queste convenzioni il governo italiano ne ha firmate 25 con 22 società. Sono state messe a punto dal ministero dei Trasporti e da quello dell’Economia e dall’Anas, per il governo, e da stuoli di avvocati e manager per le società e quasi sempre sono state oggetto di contenziosi. Per ogni tratta autostradale, grande o piccola che sia, viene firmata una apposita concessione, seguendo uno schema tipo introdotto nel 2007, con cui si definiscono i lavori da fare all’infrastruttura, il sistema dei pedaggi e altri importanti aspetti, economici e non, come il sistema di controllo sull’attività dei concessionari, le sanzioni e il meccanismo per l’eventuale risoluzione del contratto. 

La relazione della Corte dei conti arriva sul tavolo del governo, proprio mentre il presidente del consiglio Giuseppe Conte e i suoi ministri stanno decidendo se e come risolvere la concessione firmata con Autostrade per l’Italia, la società del gruppo Benetton, imputandole la responsabilità per il crollo del ponte Morandi a Genova. Ma il governo deve fare i conti con quel contratto che stabilisce, anche in presenza di una responsabilità del concessionario, l’obbligo di un indennizzo enorme e superiore ai venti miliardi a carico dello stato.

Così la relazione della Corte dei Conti arriva al governo come una sorta di parere legale firmato dai maggiori esperti di responsabilità erariale.  Per capirsi se il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, desse seguito alla richiesta del gruppo veneto sarebbero i magistrati contabili a dovere accertare e sanzionare l’eventuale danno allo stato per un pagamento non dovuto.

luciano benettonLUCIANO BENETTON
Analizzando le clausole, previste dalle convenzioni tipo, i magistrati contabili si sono accorti che “i casi di scioglimento anticipato del rapporto concessorio siano stati oggetto di una disciplina per più aspetti speciale ed eccentrica rispetto a quella legale (in particolare rispetto a quella prevista dal Codice civile e dal codice dei contratti pubblici) e all’apparenza molto ‘sbilanciata’ dal lato e in favore della concessionaria”. Oltre a prevedere molte cautele e ostacoli crescenti alla risoluzione del contratto, “la convenzione condiziona ogni ipotesi risolutoria al pagamento di una somma pecuniaria che può essere, “assolutamente ingente, se non addirittura insostenibile per l’erario”, senza neanche indicare esplicitamente “violazione degli obblighi di per sé da considerare gravi, quali crolli e disfacimenti”, che possano giustificare un’uscita da parte del concedente, ovvero lo stato.

Tutto questo, continua la Relazione, se per un verso, “rivela una qualche ‘cedevolezza’ del contraente pubblico in sede di contrattazione di clausole rilevanti della convenzione, comportando un assetto contrattuale asimmetrico che pone la parte pubblica in una posizione di debolezza, per altro verso, solleva il tema della validità di queste clausole contrattuali alla luce della disciplina legale e, in primo luogo, di quella civilistica”. E qui la corte ricorda che il codice civile “dispone la nullità di patti che escludono o limitano preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave”.  L’autoassoluzione preventiva, del proprietario o dell’affittuario, non è prevista né è prevedibile.
roberto tomasiROBERTO TOMASI

Clausole speciali e asimmetriche che i concessionari hanno sempre difeso in virtù della specificità di questo tipo di contratto. Le società autostradali, dicono, devono pianificare investimenti pluridecennali durante i quali grazie ai pedaggi ripagano i prestiti e guadagnano. L’interruzione anticipata del contratto metterebbe la società davanti ad un fallimento certo: senza più poter contare sugli introiti dei caselli dovrebbero continuare a fronteggiare le richieste di rientro dei finanziatori, pagare fornitori e personale. Queste le motivazioni dei concessionari, ricordate dalla corte, per giustificare lo squilibrio nelle clausole di risoluzione a sfavore dello stato e a vantaggio dei concessionari.

corte dei conti1CORTE DEI CONTI1
Una deroga rispetto a quanto previsto dal diritto civile e dal codice degli appalti che secondo Aiscat, l’Associazione dei concessionari, troverebbe il fondamento giuridico anche nell’approvazione legislativa dei contratti oggi in essere. Una tesi che la Corte non fa propria sposando il punto di vista del gruppo di lavoro del ministero delle Infrastrutture e trasporti: “Si è dell’avviso che non valga a ‘salvare’ dette clausole dalla nullità manifesta il fatto che la convenzione sia stata, a suo tempo, approvata per legge, in quanto l’approvazione ha riguardato la fase integrativa della efficacia e non i suoi contenuti”, cioè per legge è stato solo approvato l’allungamento nel tempo di quei contratti non il loro contenuto.

Fonte: qui

domenica 24 marzo 2019

L’ASSURDA VICENDA GIUDIZIARIA DEI FIGLI DI MARIANNA MANDUCA, LA CATANESE UCCISA A COLTELLATE IL 3 OTTOBRE 2007 DAL MARITO: ORA LO STATO CHIEDE INDIETRO IL RISARCIMENTO CONCESSO IN PRIMO GRADO PERCHÉ TANTO L'UOMO...L’AVREBBE UCCISA LO STESSO!

DAVVERO LA SUA MORTE NON POTEVA ESSERE EVITATA, NONOSTANTE LA DONNA AVESSE FIRMATO 12 DENUNCE?

Giusi Fasano per il “Corriere della Sera”

marianna manducaMARIANNA MANDUCA
È la resa. È lo Stato che alza bandiera bianca e in una sentenza scrive, in sostanza, che l' omicidio di Marianna Manduca non poteva essere evitato. È lo Stato che ammette l' inammissibile, e cioè che qualunque cosa il sistema Giustizia avesse fatto per intercettare le esigenze di lei, lui - suo marito - l' avrebbe comunque uccisa. Una specie di vittima predestinata, Marianna. E, dodici anni dopo la sua morte, oggi diventano più vittime di quanto lo siano mai stati anche i suoi tre figli, ancora tutti minorenni.

A loro il verdetto di primo grado aveva concesso un risarcimento perché la magistratura non aveva fatto abbastanza per proteggere la mamma. A loro adesso la sentenza d' appello chiede di restituire tutto. È lo Stato (formalmente la presidenza del Consiglio) che chiede i soldi indietro a tre orfani. Marianna, 32 anni, vita e famiglia a Palagonia, in provincia di Catania, fu uccisa a coltellate il 3 ottobre del 2007 da suo marito, Saverio Nolfo, poi condannato a 21 anni di carcere.
saverio nolfoSAVERIO NOLFO

Lei aveva firmato 12 denunce contro di lui: d' accordo. Nelle ultime aveva spiegato che lui si era presentato con un coltello e che le minacce di sempre erano diventate tangibili: va bene. Era un uomo pericoloso e le aveva promesso di ammazzarla: certo. Ma «ritiene la Corte» che a nulla sarebbe valso sequestrargli il coltello con cui l' ha uccisa «dato il radicamento del proposito criminoso e la facile reperibilità di un' arma simile».

Nemmeno «l' interrogatorio dell' uomo avrebbe impedito l' omicidio della giovane donna», scrivono i giudici. Tutt' al più lui avrebbe capito «di essere attenzionato dagli inquirenti». Men che meno avrebbe avuto effetto una perquisizione a casa sua per scovare il coltello mostrato a lei minacciosamente. In pratica, «ritiene la Corte», che «l' epilogo mortale della vicenda sarebbe rimasto immutato».
marianna manduca 1MARIANNA MANDUCA

Ventuno pagine di sentenza per descrivere il senso di totale impotenza della magistratura (in quel caso la Procura di Caltagirone) davanti alle suppliche di aiuto di Marianna. E per smentire la decisione di primo grado che invece aveva parlato di «grave violazione di legge con negligenza inescusabile» nel «non disporre nessun atto di indagine rispetto ai fatti denunciati» e nel «non adottare nessuna misura per neutralizzare la pericolosità di Saverio Nolfo».

marianna manduca 2MARIANNA MANDUCA
Il giudizio d' appello, invece, sostiene che la Procura fece il possibile date le leggi del momento (ancora non c' era la legge sullo stalking). Dice che - è vero - non eseguì la perquisizione e quindi non sequestrò il coltello, ma le due non-azioni, appunto, non sarebbero bastate a scongiurare il peggio.

marianna manduca 3MARIANNA MANDUCA




Per i maltrattamenti e le minacce di morte era previsto anche allora l' arresto (quello sì che avrebbe scongiurato il delitto) ma i comportamenti di Nolfo non furono interpretati all' epoca, e non lo sono in questa sentenza, come gravi: «Non consentivano l' applicazione della misura cautelare». Nemmeno quando lui accolse Marianna mostrandole un coltello a serramanico con il quale finse di pulirsi le unghie. Nessuna responsabilità significa niente risarcimento, «e se la Cassazione non rivedrà il giudizio per i miei figli sarà la rinuncia al futuro che avevano sperato, per esempio all' università» si tormenta Carmelo Calì, il cugino di Marianna che, già padre di due figli, subito dopo l' omicidio adottò i suoi tre bambini senza averli mai conosciuti prima.
marianna manduca1MARIANNA MANDUCA

È suo il nome che figura nella causa contro la presidenza del Consiglio. I suoi avvocati, Licia D' Amico e Alfredo Galasso, si dicono «sconcertati» e parlano di una magistratura che «dovrebbe riflettere su questa permanente tendenza all' autoassoluzione». Fa sentire la sua voce anche Mara Carfagna, che definisce la sentenza «sconvolgente» e scrive: «La Corte d' Appello dice agli orfani e a tutti noi che quel femminicidio non poteva essere evitato, denunciare i violenti è vano». Per Marianna andò esattamente così: dodici denunce. Tutto vano.

Fonte: qui