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lunedì 16 settembre 2019

LA CASSAZIONE: NEL CASO DI UN CONTO COINTESTATO GLI EREDI HANNO GLI STESSI DIRITTI DEI TITOLARI. LA FIRMA CONGIUNTA NON IMPLICA IL POSSESSO DEI DEPOSITI. SECONDO LA CORTE L’ATTO DI COINTESTAZIONE NON PUÒ ESSERE CONSIDERATO UNA DONAZIONE DI TUTTO IL DENARO


L’ESEMPIO DI UNA MOGLIE CASALINGA...

Camilla Conti per “il Giornale”
conto cointestato 4CONTO COINTESTATO 
Occhio a tenere una parte dei propri risparmi su un conto corrente cointestato a marito e moglie o a madre/padre e figli. La Corte di Cassazione ha infatti deliberato che i soldi (e i titoli) depositati su un conto cointestato non sono di proprietà di entrambi. Cosa significa? La cointestazione permette ai cofirmatari di operare sul conto ma non comporta anche la cessione del relativo credito. Quindi, in caso di morte del titolare o di liti in famiglia i cointestatari non possono appropriarsi delle somme automaticamente.
conto cointestato 5CONTO COINTESTATO 
Nell' ordinanza 21963 la Cassazione ha accolto il ricorso dei figli di una donna deceduta dopo aver cointestato il proprio conto (ed il dossier titoli) con i nipoti che alla sua scomparsa avevano prelevato l' intero saldo. La terza sezione civile ha precisato che «la cointestazione di un conto corrente, salvo prova di diversa volontà delle parti, è di per sé un atto unilaterale idoneo a trasferire la legittimazione a operare sul conto, ma non anche la titolarità del credito, in quanto il trasferimento della proprietà del contenuto di un conto corrente è una forma, di cessione del credito che il correntista ha verso la banca e, quindi, presuppone un contratto tra cedente e cessionario».
conto cointestato 6CONTO COINTESTATO 
Traduciamo dal «legalese» ma prima facciamo una premessa. I titolari di un conto cointestato sono due o più soggetti che possono in autonomia prelevare, effettuare pagamenti, versare contante, ricevere bonifici, staccare assegni, gestire i titoli. In questi casi, il conto cointestato è a firma disgiunta ovvero ciascun titolare ha il potere di eseguire queste attività senza il consenso dell' altro. Nel conto cointestato a firma congiunta, invece, alcune operazioni di solito quelle superiori a un certo limite di importo, fissato in anticipo con la banca richiedono la firma di entrambi i correntisti.
conto cointestato 2CONTO COINTESTATO 
Nella vicenda esaminata, il giudice della Cassazione è partito dal presupposto che l' atto di cointestazione non può essere considerata una donazione di tutto il denaro depositato in banca. Prendiamo il caso esaminato dalla Corte: una persona muore e il suo conto corrente passa in successione ai tre figli, i quali non provvedono a ripartire anche il deposito bancario e i titoli gestiti dalla banca. Uno dei fratelli, però, senza dire nulla agli altri, si appropria del bancomat del padre e preleva una consistente somma di denaro.
conto cointestatoCONTO COINTESTATO
Gli altri gli fanno causa per avere indietro la somma. Il problema si può porre anche in presenza di marito imprenditore e moglie casalinga: il primo versa in banca il proprio stipendio e cointesta anche alla coniuge il conto per consentirle di eseguire prelievi e operare in cassa. Se la donna dovesse prelevare più di quanto il marito ha autorizzato o se, in caso di separazione, la stessa dovesse pretendere la metà del conto, potrebbe farlo?
Se il marito si oppone e dimostra in un tribunale che i soldi sul conto provengono esclusivamente dal suo stipendio, vince la causa. Se viene fornita una prova, insomma, non è automatico presumere che i titolari del conto cointestato possiedano il 50% ciascuno del denaro depositato in banca. La cointestazione non è quindi una specie di donazione della metà dei soldi presenti sul conto stesso.
Torniamo all' esempio di moglie e marito: se la moglie preleva più della propria metà dovrà restituire all' altro la sua parte o ricostituire il deposito. Non solo. Se il marito dimostra che i soldi sul conto li aveva messi solo lui, la moglie che ha prelevato anche un solo euro dovrà restituirlo. La banca, dal canto suo, non è responsabile se uno dei cointestatari preleva dal conto più della propria quota, né può impedirgli di farlo. Né può porre limiti alle operazioni. A meno che non sia presente la condizione «a firma congiunta». Fonte: qui

martedì 15 novembre 2016

ANCHE PRELEVARE DAL CONTO CORRENTE DIVENTA UN REATO: ORAMAI E’ INQUISIZIONE DI STATO!

ECCO LE NUOVE INFAMI LEGGI: I TUOI SOLDI? 

NON POTRAI FARNE CIO’ CHE VUOI

Da stamattina, chi preleva dal conto corrente una somma superiore a mille euro in un giorno o a cinquemila euro in un mese potrà essere oggetto di indagini da parte dell’Agenzia delle entrate. Viene infatti fissato un limite numerico alle operazioni sul proprio conto oltre il quale scatterà automaticamente una presunzione di “nero” qualora il contribuente non riesca a dimostrare il contrario. È questo l’emendamento più allarmante appena approvato al decreto fiscale e che rischia di costituire un vero e proprio spauracchio per contribuenti e risparmiatori. Difatti, benché la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti stabilisce che l’uso dei contanti è vietato solo a partire da 3.000 euro, e nonostante i chiarimenti ministeriali secondo cui tale limite non si applica a prelievi e versamenti sul conto corrente (per i quali non vi è alcun tetto), la nuova norma vorrebbe imporre ai correntisti un vincolo particolarmente forte. Ma procediamo con ordine.


SOLDI SUL CONTO CORRENTE, COSA PUOI FARE?

Se è vero che nel conto corrente ci sono soldi tuoi e, in linea teorica, dovresti essere libero di farne quello che vuoi, ivi compreso prelevarli nella misura e nei tempi che preferisci, di fatto non è così: salvo per i professionisti (per i quali sussiste una sentenza della Corte Costituzionale che li salva da questo regime [1]), tutte le volte in cui le cause del prelievo o del versamento in banca non possono essere dimostrate al fisco, quest’ultimo (o meglio, l’Agenzia delle Entrate) può presumere che, dietro l’operazione, si nasconda un’attività in nero. Scatta quindi il recupero a tassazione di quel reddito. Insomma una vera e propria sanzione per chi non sa dire da dove provengono o dove finiscono i suoi soldi sul conto corrente. Un principio che la legge stabilisce, in modo netto e chiaro per gli imprenditori, ma che spesso è stato applicato anche ai lavoratori dipendenti. La possibilità di effettuare un accertamento fiscale per prelievi o versamenti consistenti di denaro sul conto non ha salvato, infatti, in passato, neanche il lavoratore con reddito fisso, come il normale lavoratore dipendente (di norma ritenuto sempre al riparo dai sospetti dell’Agenzia delle Entrate). La giurisprudenza, infatti, ammette – sebbene non in via sistematica, ma solo laddove le evidenze di una possibile evasione fiscale siano conclamate – gli accertamenti bancari anche sui risparmiatori. Sicché è sempre bene, anche in tali ipotesi, conservare traccia dell’impiego del denaro contante a seguito di prelievo o versamento.
Si tratta, ovviamente, solo di una «presunzione» contraria al contribuente, che opera per di più in automatico, ma che consente sempre la prova contraria. Una prova, tuttavia, non sempre facile da raggiungere atteso che, spesso, dopo molto tempo, si perde traccia e memoria delle ragioni dei propri spostamenti monetari. Ecco allora che, oltre a una corretta causale, è sempre meglio conservare un archivio con le pezze giustificative dell’impiego di consistenti somme di denaro.
LA NUOVA NORMA
La nuova norma vuole imporre un limite numerico per le presunzioni sui prelievi: la possibilità che il prelievo divenga ricavo sussisterà al superamento di limiti giornalieri e mensili fissati, rispettivamente, a mille e 5 mila euro. Viene così integralmente riscritta la norma [2] in base alla quale i prelievi possono costituire “compensi”. Il legislatore interviene affermando come la norma in questione potrà operare al ricorrere di un requisito «numerico»: la presunzione contraria al contribuente, per i prelievi non giustificati, scatterà solo se viene superato il limite giornaliero di mille euro e, comunque, quello di 5 mila euro mensili. Entro invece tale limite siamo dinanzi a una sorta di «franchigia» entro la quale il problema non dovrebbe sussistere. Al contrario, superate le predette soglie la norma potrebbe essere azionata ma, si ritiene, soltanto per l’eccedenza rispetto alle stesse.

15 Novembre 2016