sabato 17 dicembre 2016

I PARLAMENTARI SONO TUTTI ABUSIVI E DELINQUENTI




Infatti come si evince dalla sentenza 01/2014 della Consulta sulla legge elettorale denominata "porcellum", l'alta Corte ha eccepito pure sulle liste bloccate, pertanto sono tutti abusivi e delinquenti come da Noi detto.

Estratto dalla Sentenza 01/2014 della Consulta:

"In definitiva, è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali).

Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono, viceversa, tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978).
Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati, al fine di determinarne l’elezione."

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E NON SOLO ....

La Corte dedica un'intera pagina di sentenza a spiegare cosa sia e cosa implichi il #principio_di_continuità dello Stato.
E richiama due esempi di applicazione di tale principio:
*) la #prorogatio dei poteri delle Camere, a seguito delle nuove elezioni, finché non vengano convocate le nuove (art. 61 Cost.);
*) la possibilità delle Camere #sciolte di essere appositamente convocate per la conversione in legge di decreti legge (art. 77 comma 2 Cost.).

La Corte assimila pertanto le Camere a quelle in regime di prorogatio, che siano state GIÀ SCIOLTE e siano in attesa dell'insediamento delle nuove (art. 61).
E chiarisce che questo parlamento opera con legittimazione depotenziata - e circoscritta all'adozione dei soli atti urgenti e indifferibili (qual è la legge elettorale, che non può mancare in una democrazia parlamentare) - quando pone l'ulteriore parallelo con le Camere GIÀ SCIOLTE che si riuniscano in via straordinaria per la conversione dei decreti-legge (art. 77).

Per la Consulta questo Parlamento È DA RIGUARDARE IN DEFINITIVA ALLA STREGUA DELLE CAMERE #GIÀ_SCIOLTE, e negli esempi in disamina, il «principio fondamentale della continuità dello Stato» incontra limiti di tempo assai brevi: #non_più_di_tre_mesi, nell'ipotesi di "prorogatio" dei poteri delle Camere, #due_mesi quale limite massimo per la conversione dei decreti legge.

Al di là della elencazione espressa, riferita agli artt. 61 e 77 Cost., la Consulta:
*) parla espressamente di "prorogatio" e di Camere "giá sciolte";
*) evidenzia col virgolettato l'inciso:«...finchè le nuove Camere non si siano insediate»;
*) Per ben due volte nella stessa pagina ripete il riferimento agli atti che le camere adotteranno«prima di nuove consultazioni elettorali».

È chiaro, insomma, il riferimento ad elezioni da indire il prima possibile, per interrompere il regime di prorogatio in cui opera un Parlamento formato con "grave violazione della sovranità popolare".


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Il Comitato per la legalità ed il 9 Dicembre Forconi presentano la formale denuncia presso la Procura di Roma contro i parlamentari






Ci sono cose che non si fanno per coraggio. Si fanno per potere continuare a guardare serenamente negli occhi i propri figli e i figli dei propri figli”( Gen. Carlo Alberto dalla Chiesa)


9 Dicembre Forconi - Comitato per la legalità 

COMUNICATO STAMPA

In data odierna una delegazione del “Comitato per la Legalità”, con il Generale Antonio Pappalardo, si è presentato dal Procuratore della Repubblica di Roma, dott. Pignatone, al quale ha consegnato l’allegato esposto denuncia, in cui è ben evidenziato che i delinquenti sono i parlamentari abusivi dal 2014, che hanno rubato alle casse dello Stato oltre 900 milioni di euro.
E’ stato precisato che la Corte Costituzionale ha indicato nella sua sentenza, con cui è stata dichiarata incostituzionale la legge elettorale “Porcellum”, che i parlamentari potevano rimanere in carica nel segno della continuità dello Stato, per portare a termine l’attività in quel momento in essere e per modificare la legge elettorale. Ma la continuità dello Stato è saltata nel momento in cui i parlamentari si sono pervicacemente attaccati alle poltrone per ben oltre un ragionevole periodo di tempo di un anno e dopo aver formato un nuovo governo nel febbraio 2014 con Renzi, tentando in modo eversivo a colpi di maggioranza di modificare la Costituzione.
Ora siamo oltre ogni logica e completamente fuori dallo Stato di diritto, visto che con il governo Gentiloni gli abusivi intendono rimanere ancora un altro anno.

E’ stato ribadito che i Forconi si sono limitati ad arrestare una persona, che si è qualificata come onorevole, coperta da immunità.

L’arresto è stato operato sulla base dei reati di:
  1. Usurpazione di potere politico”, art. 287 c.p., che punisce “chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente”, che prevede la pena della reclusione da sei a quindici anni;
  2. Attentato ai diritti politici del cittadino”, art. 294 c.p.,  che punisce “chiunque con violenza, minaccia o inganno, impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico”, che prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni;
  3. Associazione a delinquere”, art. 416 c.p.,che punisce “tre o più persone che si associano allo scopo di commettere più delitti”, che prevede la pena della reclusione da tre a sette anni.
Al Procuratore della Repubblica è stato fatto presente che è stata inviata l’allegata lettera al Capo della Polizia, ai Capi di Stato Maggiore Militare e ai Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza perché procedano a perseguire reati così gravi.
Sono state, altresì, inviate lettere a Papa Francesco, al Presidente del Parlamento Europeo, alla Corte dei diritti dell’Uomo e all’Alta Corte di Giustizia Europea, affinché siano ripristinate in Italia legalità, libertà e democrazia.

Il Comitato per la Legalità ha ribadito al Procuratore della Repubblica di Roma che se le autorità preposte non procedono nei confronti dei parlamentati abusivi sarà il popolo ad agire nelle forme previste dalla legge e dalla Costituzione.
Il Procuratore Pignatone ha risposto che esaminerà con molta attenzione gli atti prodotti.

Abbiamo dato mandato ai nostri legali di querelare tutti coloro che definiscono delinquenti e squadristi cittadini che stanno compiendo il loro dovere, in assenza di provvedimenti delle autorità competenti.

Roma, 15 dicembre 2016


Antonio Pappalardo, Danilo Calvani, Francesco Puttilli, Adolfo Bottiglione



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