I verbali del Comitato tecnico scientifico, sulla base dei quali il governo ha deciso ha deciso le limitazioni da imporre agli italiani per contenere il contagio e ridurre l’emergenza Covid, non sono più secretati. Lo ha stabilito una sentenza del Tar del Lazio pronunciata lo scorso 13 luglio e pubblicata ieri. Ne scrive Il Giornale.
I giudici amministrativi della Prima sezione quater – presidente Mariangela Caminiti, consiglieri Lucia Gizzi e Ines Simona Immacolata Pisano, consigliere estensore – hanno accolto il ricorso di tre avvocati, Rocco Mauro Todero, Vincenzo Palumbo e Andrea Pruiti Ciarello, consigliere di amministrazione della Fondazione Einaudi, che avevano chiesto l’accesso civico ai verbali del Comitato tecnico scientifico anti-Covid: gli atti, in pratica, sulla base dei quali il governo ha deciso le limitazioni da imporre agli italiani per contenere il contagio e ridurre l’emergenza.
Secondo quanto scrive il Tar negare gli atti è stato un errore "perché i verbali richiesti del Cts erano prodromici all’emanazione dei Dpcm e non erano qualificabili come 'atti amministrativi generali', come invece sostenuto nella memoria difensiva da Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della Protezione civile. Di qui l’ordine di far vedere e fare copia degli atti, entro 30 giorni".
La polemica era stata sollevata nel maggio scorso dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri (M5S). Il Tar nella sentenza chiarisce che "la ratio dell’intera disciplina normativa dell’accesso impone di ritenere che se l’ordinamento giuridico riconosce, ormai, la più ampia trasparenza alla conoscibilità anche di tutti gli atti presupposti all’adozione di provvedimenti individuali o atti caratterizzati da un ben minore impatto sociale, a maggior ragione deve essere consentito l’accesso ad atti, come i verbali in esame, che indicando i presupposti fattuali per l’adozione dei descritti Dpcm si connotano per un particolare impatto sociale, sui territori e sulla collettività"
I verbali dunque non sono più secretati a meno che l’amministrazione non opponga "ragioni sostanziali attinenti ad esigenze oggettive di segretezza o comunque di riservatezza degli stessi al fine di tutelare differenti e prevalenti interessi pubblici e privati". Staremo a vedere. Fonte: qui
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