Mentre ci si trastulla su come sarà modificata quota 100 o se abolirla ed i pensionati già si sono mobilitati se non riceveranno assicurazioni su un pacchetto molto corposo, inesorabile scatta la prescrizione dei contributi per i dipendenti statali.
La prescrizione è un istituto giuridico antichissimo direzionato a stabilire la certezza del diritto con il trascorrere del tempo. In sintesi, un singolo, una istituzione ecc hanno un arco temporale predefinito per agire, trascorso il quale non può più farlo.
I diritti solitamente si prescrivono in dieci anni, con delle eccezioni, perchè il legislatore su singole fattispecie può modificare il termine riducendolo, aumentandolo o sospendendolo.
La legge n. 335/1995 riformando la disciplina dei trattamenti pensionistici, ha stabilito la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale da dieci a cinque anni, dopo di che la contribuzione prescritta non può essere più versata, mettendo a rischio il diritto a pensione degli incolpevoli dipendenti. Il termine dei 5 anni si applica anche alle contribuzioni dei dipendenti pubblici che prima della riforma Dini avevano una disciplina diversa. Poiché dal 1996 in poi non sono stati definite le posizione contributive di tutti i pubblici dipendenti, si decise di soprassedere per il momento, finchè l’Inps non decise unilateralmente di far decorrere la prescrizione dal 2017, poi spostata in avanti a seguito delle proteste, perché nel frattempo la relativa Banca dati non era per niente completa ( e a tutt’oggi non lo è). Tenendo conto di questa situazione, l’Articolo 19 del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha disciplinato il termine di prescrizione dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti, rinviando al 31 dicembre 2021 l’applicazione di questo termine.
L’Inps con la circolare n. 122 del 6 settembre 2019 ha fornito alle amministrazioni le relative disposizioni operative.
La sospensione dei termini di prescrizione si applica alle sole amministrazioni pubbliche di cui la circolare fornisce un dettagliato elenco che quelli che devono versare la contribuzione alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), alla Cassa per gli ufficiali giudiziari (CPUG), alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS).
Sono escluse dalla sospensione dei termini di prescrizione le contribuzioni pertinenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), ai fondi esonerativi e sostitutivi della Assicurazione generale obbligatoria, ai fondi per l’erogazione dei trattamenti di previdenza (TFR/TFS) ai dipendenti pubblici (fondo ex INADEL ed ex ENPAS). La sospensione dei termini non opera sugli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche sopra individuate, relativa ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata fino al 31 dicembre 2021.
La contribuzione relativa ai periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015, esclusa dall’ambito di applicazione della norma, è soggetta agli ordinari termini prescrizionali e i versamenti devono essere effettuati entro il 2020, fatta eccezione per quelli relativi a dicembre 2015, che potranno essere effettuati secondo gli ordinari termini di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021.
Con la circolare n. 169 del 15 novembre 2017, era stato posto a carico dei datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica il pagamento della contribuzione non effettuata da calcolarsi sulla base dei criteri della rendita vitalizia ( art 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338). Per i dipendenti iscritti alla Cassa insegnanti, i periodi non coperti da contribuzione era subordinata al pagamento dell’onere della rendita vitalizia ( a carico degli interessati). Ai sensi della sospensione dei termini le PA potranno regolarizzare la contribuzione dovuta, compresa la Cassa insegnanti, entro il termine del 31 dicembre 2021, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014 e, entro i termini di prescrizione quinquennale, per i periodi retributivi dal 1° gennaio 2015.
La prescrizione è un istituto giuridico antichissimo direzionato a stabilire la certezza del diritto con il trascorrere del tempo. In sintesi, un singolo, una istituzione ecc hanno un arco temporale predefinito per agire, trascorso il quale non può più farlo.
I diritti solitamente si prescrivono in dieci anni, con delle eccezioni, perchè il legislatore su singole fattispecie può modificare il termine riducendolo, aumentandolo o sospendendolo.
La legge n. 335/1995 riformando la disciplina dei trattamenti pensionistici, ha stabilito la riduzione del termine di prescrizione della contribuzione previdenziale da dieci a cinque anni, dopo di che la contribuzione prescritta non può essere più versata, mettendo a rischio il diritto a pensione degli incolpevoli dipendenti. Il termine dei 5 anni si applica anche alle contribuzioni dei dipendenti pubblici che prima della riforma Dini avevano una disciplina diversa. Poiché dal 1996 in poi non sono stati definite le posizione contributive di tutti i pubblici dipendenti, si decise di soprassedere per il momento, finchè l’Inps non decise unilateralmente di far decorrere la prescrizione dal 2017, poi spostata in avanti a seguito delle proteste, perché nel frattempo la relativa Banca dati non era per niente completa ( e a tutt’oggi non lo è). Tenendo conto di questa situazione, l’Articolo 19 del decreto-legge n. 4/2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha disciplinato il termine di prescrizione dei contributi dovuti dalle amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti, rinviando al 31 dicembre 2021 l’applicazione di questo termine.
L’Inps con la circolare n. 122 del 6 settembre 2019 ha fornito alle amministrazioni le relative disposizioni operative.
La sospensione dei termini di prescrizione si applica alle sole amministrazioni pubbliche di cui la circolare fornisce un dettagliato elenco che quelli che devono versare la contribuzione alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI), alla Cassa per le pensioni dei sanitari (CPS), alla Cassa per gli ufficiali giudiziari (CPUG), alla Cassa per i trattamenti pensionistici dei dipendenti civili e militari dello Stato (CTPS).
Sono escluse dalla sospensione dei termini di prescrizione le contribuzioni pertinenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), ai fondi esonerativi e sostitutivi della Assicurazione generale obbligatoria, ai fondi per l’erogazione dei trattamenti di previdenza (TFR/TFS) ai dipendenti pubblici (fondo ex INADEL ed ex ENPAS). La sospensione dei termini non opera sugli effetti dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.
la contribuzione dovuta alle casse pensionistiche sopra individuate, relativa ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014, può essere versata fino al 31 dicembre 2021.
La contribuzione relativa ai periodi retributivi che decorrono dal 1° gennaio 2015, esclusa dall’ambito di applicazione della norma, è soggetta agli ordinari termini prescrizionali e i versamenti devono essere effettuati entro il 2020, fatta eccezione per quelli relativi a dicembre 2015, che potranno essere effettuati secondo gli ordinari termini di prescrizione, entro il 18 gennaio 2021.
Con la circolare n. 169 del 15 novembre 2017, era stato posto a carico dei datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica il pagamento della contribuzione non effettuata da calcolarsi sulla base dei criteri della rendita vitalizia ( art 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338). Per i dipendenti iscritti alla Cassa insegnanti, i periodi non coperti da contribuzione era subordinata al pagamento dell’onere della rendita vitalizia ( a carico degli interessati). Ai sensi della sospensione dei termini le PA potranno regolarizzare la contribuzione dovuta, compresa la Cassa insegnanti, entro il termine del 31 dicembre 2021, per i periodi retributivi fino al 31 dicembre 2014 e, entro i termini di prescrizione quinquennale, per i periodi retributivi dal 1° gennaio 2015.
Camillo Linguella
Fonte: qui
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